SPOSTAMENTO TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, all’art. 24 prevede che «1. I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020».

Pertanto, il decreto-legge in esame ha, quindi, sospeso:

  • Il termine di diciotto mesi per trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”;
  • Il termine di un anno per acquistare un altro immobile da adibire a propria abitazione principale, nel caso di alienazione, nei cinque anni dall’acquisto, dell’immobile acquistato con le suddette agevolazioni;
  • Il termine di un anno per alienare la “prima casa” preposseduta, nel caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione;
  • Il termine di un anno per acquisire un’altra “prima casa”, nel caso di alienazione della precedente, per usufruire del credito di imposta.
Manente Notai Veneziani Riuniti
Michele Manente
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